Descrizione
La Regione Calabria, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, della lettera l-ter) del comma 2 dell'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell'articolo 14 (Progetti individuali per le persone disabili), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, sui diritti delle persone con disabilità, riconosce come fondamentale e strategico per il benessere ed il miglioramento della vita della persona con disabilità permanente il diritto alla vita indipendente, inteso come diritto all'autodeterminazione nella gestione della propria esistenza in tutte le sue espressioni.
La Regione Calabria, in particolare, sostiene la persona con disabilità nel raggiungere una maggiore autonomia dalla famiglia, pur rimanendo nel proprio ambiente di vita, e nell'ottenere una piena inclusione e partecipazione nella società, anche allo scopo di ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione.
Con D.G.R. n. 2010/2015 e D.G.R. N. 410/2018 "Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei servizi socioassistenziali" e s.m.i., la Regione Calabria ha definito l'assetto istituzionale degli Ambiti territoriali sociali (ATS) della Calabria.
Con D.G.R. n. 503/2019 e s.m.i., e il Regolamento regionale n. 22/2019 con il relativo allegato A "REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITA' RICETTIVA E MODALITA' DI ACCESSO/DIMISSIONI "e s.m.i., sono state forniti i requisiti per i Servizi territoriali e di prossimità, tra cui quelli relativi ai Progetti individuali per persone con disabilità di cui art. 14 - n.328/2000 (punto 5.11).
La predisposizione del "Progetto di vita" personalizzato a favore di un utente affetto da disabilità costituisce un diritto soggettivo del cittadino stabilito dalla Legge, cui l'Ente pubblico deve adempiere.
Il diritto trova fondamento: nell'art.26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nell'art.24, 25, e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con legge 8/2009, nell'art.2 del Tratto dell'Unione Europea, negli articoli 9 e 10 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione e nella Costituzione (art.2, 3, 32, 34, 38), art.14 della legge 328/2000.